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D.M. 30/12/20034. Ai fini dell'erogazione dei contributi, con provvedimento del Ministero, sono stabilite almeno quattro tipologie di lotti di autorizzazioni preventive, da rilasciare agli operatori di comunicazioni elettroniche di cui al comma 1 che ne facciano richiesta, ciascuna contenente l'ammontare dello stanziamento relativo al singolo lotto, che è stabilito sulla base dei dati di vendita degli accessi a larga banda ad Internet per tipologia di operatore. A tale scopo il Ministero richiede ad un campione rappresentativo di operatori di telecomunicazioni i dati di vendita dal 7 ottobre 2003 al 15 dicembre 2003. Il provvedimento è adottato entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto. 5. Le tipologie di lotto possono essere modificate in qualsiasi momento dal Ministero, d'ufficio o su istanza degli operatori, debitamente documentata. In ogni caso il Ministero stesso, entro il 30 aprile 2004, provvederà alla conferma o alla revisione dei lotti da assegnare, in relazione all'andamento dell'erogazione dei contributi. Art. 5. Assegnazione dei lotti di autorizzazioni preventive e rimborso dei contributi erogati 1. A ciascun operatore di comunicazioni elettroniche di cui all'art. 4, comma 1, che risulti assegnatario dei lotti di autorizzazioni preventive ai sensi del presente articolo, sono rimborsati i contributi erogati in relazione ai contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda stipulati dopo il 1° dicembre 2003, ai beneficiari propri utenti. 2. I lotti di autorizzazioni preventive sono assegnati ai soggetti di cui al comma 1, che ne abbiano fatto richiesta scritta a mezzo di raccomandata entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 4, comma 3. I lotti, la cui validità massima è pari a trenta giorni, sono assegnati a ciascun soggetto entro sette giorni lavorativi dalla data della comunicazione dell'attivazione del proprio sistema informativo di cui al comma 4 del presente articolo. 3. Per usufruire dell'assegnazione di un successivo lotto i soggetti di cui al comma 1 devono inviare al Ministero un documento elettronico contenente gli estremi degli abbonamenti al servizio di accesso a larga banda riferiti al precedente lotto. 4. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 forniscono al Ministero, nel formato elettronico stabilito nel provvedimento di cui all'art. 4, comma 3, gli identificativi informatici (indirizzo IP statico e password) di un proprio sistema informativo (server) che operi su Internet con protocollo FTP (File Tranfer Protocol) e consenta l'accesso dall'esterno in sola lettura. Il sistema informativo, realizzato dal soggetto assegnatario del lotto di autorizzazioni preventive e dal medesimo gestito sotto la propria responsabilità, deve contenere un documento elettronico per ciascun lotto di contributi assegnato con i dati identificativi dei beneficiari che hanno usufruito del contributo, della data dei relativi contratti di fornitura del servizio di accesso a larga banda e dell'operatore che fornisce il servizio stesso. 5. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero, mediante posta elettronica con avviso di ricevimento, la presenza sul proprio sito FTP del file contenente le informazioni sugli utenti che hanno fruito dei contributi relativi al corrente lotto di autorizzazioni preventive assegnato. 6. L'avviso relativo al file di cui al comma 5 è inviato dal soggetto assegnatario al termine dell'assegnazione di tutti i contributi ad esso relativi e comunque non oltre il trentesimo giorno dal completamento dell'assegnazione del lotto medesimo. Decorso tale termine non sono più assegnati contributi a valere sul lotto in questione. 7. Il Ministero, entro il secondo giorno lavorativo seguente a quello di segnalazione dell'avviso di cui al comma 5, effettuati i necessari controlli sui dati forniti e sulla consistenza dello stanziamento residuo, rilascia, o segnala di non poter rilasciare, l'autorizzazione ad un lotto successivo, identico al precedente. 8. Entro cinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione ad un lotto successivo, il Ministero emette un mandato di pagamento, a favore del soggetto assegnatario relativo al lotto precedente. 9. Il mandato di pagamento è unico per tutte le tipologie di contratto stipulate (acquisto, comodato d'uso, noleggio), considerandosi l'eventuale beneficio di valuta derivante dall'erogazione frazionata all'utente, da parte del soggetto autorizzato, dei contributi per i contratti a noleggio, corrisposto a ristoro dei costi di gestione sopportati dagli stessi soggetti autorizzati, senza che i suddetti soggetti possano pretendere alcun'altra forma di rimborso. 10. Il Ministero, entro il secondo giorno lavorativo seguente a quello di segnalazione ad un soggetto assegnatario di non poter rilasciare l'autorizzazione ad un lotto di contributi avendo valutato prossimo l'esaurimento dei fondi, rende pubblica la medesima valutazione di esaurimento fondi attraverso le procedure di cui all'art. 6, riservandosi di emettere un provvedimento ai sensi dell'art. 4, comma 4, per la revisione delle tipologie di lotto, in vista dell'assegnazione dei fondi residui. 11. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di esaurimento fondi di cui al comma precedente, ciascun soggetto assegnatario deve segnalare, mediante avviso in posta elettronica e file sul sito FTP, i dati relativi ai beneficiari dei lotti al medesimo assegnati, per i quali non sia intervenuta, per qualsiasi motivo, la stipula e l'attivazione del servizio. I contributi relativi ai suddetti beneficiari vengono scorporati dal relativo lotto, compensati finanziariamente con il soggetto assegnatario ed entrano a far parte dei fondi residui non assegnati. Art. 6. Pubblicità 1. Il Ministero pubblica sul proprio sito Internet una pagina informativa concernente l'ammontare residuo dello stanziamento di cui all'art. 4, comma 2, della Legge, tenuto conto di tutti i lotti di autorizzazioni preventive assegnati, fino a quel momento, ai soggetti autorizzati. L'aggiornamento dello stanziamento residuo e l'eventuale avviso di prossimo esaurimento fondi sono effettuati all'assegnazione di ciascun lotto di autorizzazioni preventive ai soggetti di cui all'art. 4, comma 1 ed, in ogni caso, con cadenza settimanale. Art. 7. Revoca del contributo 1. Qualora risulti che la concessione dei contributi erogati ai sensi del presente Decreto è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali, il contributo è revocato, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio. 2. La revoca dei contributi comporta l'obbligo di riversare all'erario, entro i termini fissati dal provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale. 3. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione al ruolo. Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 2003 Il Ministro delle comunicazioni Gasparri Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2004 Ufficio di controllo atti Ministero delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 25 |
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